Incentivo stabilizzazione giovani: l’esonero per i contratti a tempo indeterminato – INPS

L’INPS ha diffuso le istruzioni operative per accedere al nuovo incentivo dedicato all’occupazione giovanile.

La misura incoraggia la stipula di contratti stabili e consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico delle aziende che trasformano i contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Beneficiari dell’agevolazione

Il beneficio si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dal fatto che assumano o meno la qualifica di imprenditori. Resta invece esclusa per intero la pubblica amministrazione.

L’incentivo spetta per le stabilizzazioni di lavoratori che, alla data della trasformazione del contratto, non abbiano ancora compiuto 35 anni (ovvero un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

Requisiti e tempistiche

La legge premia esclusivamente le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.

I contratti a termine originari devono possedere tre caratteristiche fondamentali: essere stati instaurati entro il 30 aprile 2026; avere una durata complessiva non superiore a dodici mesi; essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato senza alcuna soluzione di continuità.

La circolare precisa che la misura è pienamente valida anche per i contratti a tempo parziale e per i rapporti attivati tramite somministrazione di lavoro. Risultano invece esclusi i contratti di lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata, una tipologia contrattuale considerata troppo discontinua per rientrare nelle logiche dell’occupazione giovanile stabile.

Entità e forma dell’agevolazione

I fondi disponibili sono soggetti a un limite di spesa prestabilito, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026 e 87,5 milioni per il 2027.

Il vantaggio economico azzera i contributi previdenziali datoriali per un periodo massimo di 24 mesi. Il tetto fissato dalla normativa si ferma a 500 euro al mese per ciascun lavoratore, riproporzionati a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione in caso di assunzioni avviate o risolte a mese iniziato. In presenza di contratti part-time, i massimali subiscono una fisiologica riduzione proporzionale.

L’esonero copre una parte consistente ma non l’intero costo del lavoro. Rimangono esclusi dall’agevolazione i premi dovuti all’INAIL, il contributo destinato al Fondo per l’erogazione del TFR, i versamenti ai Fondi di solidarietà bilaterali e interprofessionali e qualsiasi altra contribuzione priva di una reale natura previdenziale. Restano fuori dallo sgravio anche i contributi di solidarietà versati per la previdenza complementare.

Come inoltrare la domanda telematica

Le aziende devono inviare la richiesta all’INPS tramite un modulo online sul Portale delle Agevolazioni.

Il sistema gestisce due differenti scenari procedurali:

  1. per le trasformazioni già effettuate, il sistema verifica i flussi e comunica subito in calce al modulo l’accoglimento della domanda e l’importo autorizzato;
  2. per le trasformazioni non ancora effettuate, l’INPS prenota preliminarmente i fondi e concede al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per chiudere il contratto e trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav).

Il mancato rispetto dei dieci giorni previsti per l’invio delle comunicazioni telematiche cancella le risorse precedentemente accantonate.

 



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