- 11 Settembre 2026
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata
Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Famiglia hanno definito le regole operative per l’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende che ottengono la certificazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro. Il provvedimento dà attuazione al decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 25 giugno 2026.
Lo sgravio
Lo sgravio consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’impresa fino a un massimo dell’1%, con un tetto annuo di 50mila euro per azienda.
Per ottenere la certificazione, le imprese devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, che individua sei ambiti su cui il datore di lavoro deve dimostrare un impegno concreto: flessibilità organizzativa, sostegno alla maternità e alla paternità, supporto alla cura di familiari non autosufficienti, iniziative di welfare familiare, promozione del benessere dei dipendenti e garanzia di continuità di carriera al rientro dai congedi.
Il rilascio della certificazione spetta agli organismi di valutazione della conformità accreditati, e il titolo ha una validità di 36 mesi, rinnovabile secondo le procedure ordinarie di certificazione.
Procedura di richiesta e sanzioni
Sul fronte operativo, l’accesso al beneficio richiede la presentazione di un’istanza telematica all’INPS, che potrà essere inoltrata direttamente dal legale rappresentante dell’azienda, da un suo delegato oppure da un professionista abilitato, quali consulenti del lavoro, avvocati o commercialisti, secondo le modalità e i termini che l’Istituto renderà noti con proprie istruzioni operative.
La domanda dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’impresa;
- la stima della retribuzione media mensile complessiva prevista per il periodo di validità della certificazione;
- l’aliquota contributiva datoriale media stimata;
- la forza lavoro media aziendale attesa.
È inoltre necessario dichiarare il possesso della certificazione in corso di validità, indicandone il codice identificativo alfanumerico e la denominazione dell’organismo certificatore che l’ha rilasciata, oltre ad attestare di non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dai benefici contributivi.
L’esonero decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2026, ovvero dal 28 giugno 2026, e si applica per l’intero periodo di validità della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028: perciò chi presenterà domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, secondo il calendario che l’INPS pubblicherà ogni anno, potrà beneficiare dell’agevolazione per tutti i 36 mesi di validità del titolo.
Le risorse stanziate per finanziare la misura sono:
- 7 milioni di euro per il 2026 e
- 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
L’INPS verificherà le domande in base alle disponibilità di bilancio, e qualora le richieste superino i fondi stanziati il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto in proporzione.
Il decreto prevede un regime sanzionatorio per chi utilizza indebitamente l’esonero: in questi casi il datore di lavoro dovrà restituire i contributi non versati e pagare le sanzioni amministrative previste, fermo restando l’eventuale rilievo penale della condotta qualora integri gli estremi di un reato.
