L’iscrizione al registro speciale OAM degli operatori in valute virtuali

Modalità e tempistiche dell’iscrizione all’OAM

Si tratta di un testo regolamentare che formalizza la sottoposizione a riserva dell’attività svolta dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dai prestatori di servizi di portafoglio digitale. L’iscrizione all’OAM si conferma quindi presupposto per l’accesso a dette attività ed è concessa in presenza del possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 in forza di specifica comunicazione, da effettuare esclusivamente in modalità telematica utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. Tale comunicazione all’organismo di vigilanza costituisce “condizione essenziale” nel processo di popolamento, come definito dall’art. 1 del provvedimento in parola.

Per i soggetti già operanti al momento dell’istituzione della sezione speciale, l’obbligo di comunicazione va assolto entro i 60 giorni successivi a tale data, termine decorso il quale, in assenza dell’adempimento, l’eventuale esercizio dell’attività riservata è considerato abusivo. Tale scadenza, letta congiuntamente con il termine accordato all’OAM per l’attuazione della sezione speciale (90 giorni) lascia ai soggetti già operanti in Italia 150 giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere la legittimazione all’esercizio delle attività riservate.

Sotto il profilo procedurale, il decreto attribuisce all’OAM il potere di disporre o negare l’iscrizione all’esito di una verifica della regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, da effettuarsi entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Tale termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 10 giorni, laddove l’OAM ritenga che la comunicazione sia incompleta o che i documenti ad essa allegati debbano essere integrati, nel qual caso richiede tempestivamente all’interessato di fornire le integrazioni richieste entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. Decorso inutilmente tale termine, la comunicazione si considera come non pervenuta e l’iscrizione è negata.

La relazione semestrale dell’OAM

Il provvedimento, inoltre, individua precisi obblighi informativi in capo all’OAM. Con cadenza semestrale, quest’ultimo dovrà trasmettere al MEF una relazione contenente i dati aggregati relativi al numero di soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, compresi quelli dei soggetti a cui sia stata inutilmente richiesta l’integrazione della documentazione.

I dati aggregati dovranno riguardare altresì la tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, nonché i dati aggregati trasmessi all’OAM dai medesimi prestatori con cadenza trimestrale e aventi ad oggetto le operazioni effettuate nel territorio italiano.

Le informazioni da trasmettere all’OAM

Con riferimento alla clientela, la tipologia di dati anagrafici da trasmettere è allineata con l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica ex D.Lgs. n. 231/2007, tutto ciò che attiene all’operatività complessiva del singolo cliente lascia presupporre che il set di informazioni che il prestatore deve acquisire ai fini della disciplina antiriciclaggio sia del tutto sui generis, pur volendo comprensibilmente ricondurre la qualità e la quantità dei dati all’operatività del soggetto obbligato.

 



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