- 15 Aprile 2026
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata
Dal 15 aprile 2026, le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica nell’anno 2025 possono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento del contributo aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Il contributo aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio
La Legge di bilancio 2026 ha previsto un contributo aggiuntivo in favore delle imprese che:
- entro il 2 dicembre 2025
- hanno presentato la comunicazione integrativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Entità e forma dell’agevolazione
La misura del contributo aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’importo del credito d’imposta richiesto con la precedente comunicazione integrativa.
Soggetti beneficiari
Il contributo aggiuntivo spetta a condizione che il bonus ZES Unica non sia stato cumulato con il credito d’imposta transizione 5.0.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo in parola.
La comunicazione può essere trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026.
Come trasmettere la comunicazione
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa al 15 maggio 2026 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia,
- a decorrere dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026,
- previo rilascio della specifica ricevuta di riconoscimento e, ove necessario, all’esito dei controlli antimafia.
Si precisa infine che un’eventuale comunicazione di annullamento di una comunicazione già trasmessa, inviata sempre nell’intervallo temporale 15 aprile 2026-15 maggio 2026, comporta la decadenza del diritto al contributo aggiuntivo, ma non inficia la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES Unica 2025 entro il 2 dicembre 2025.
In tale ultimo caso l’impresa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, conserva il diritto al 60,3811% del credito d’imposta richiesto nella stessa comunicazione integrativa (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025, n. 570046).
