Digital Transition Fund: venture capital per la transizione verde e digitale delle startup – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L’investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro in prestiti, ha l’obiettivo di potenziare il Fondo Nazionale Innovazione attraverso la creazione di un Digital Transition Fund, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A., per favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi negli ambiti, in particolare, dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e del blockchain o di altri ambiti della transizione digitale. Il progetto è volto a stimolare la crescita dell’ecosistema innovativo italiano tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital) diretti e indiretti.

Soggetti beneficiari

In generale, si rappresenta che le risorse del Fondo saranno destinate per investimenti diretti e/o investimenti indiretti in imprese target attive in ambiti della transizione digitale.

Per “imprese target” si intendono, in particolare:

– le start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;

– le start-up e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building, qualora lo spin-off sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020;

– le imprese holding che, cumulativamente, (i) abbiano sede legale in uno Stato diverso dall’Italia e controllino una delle imprese di cui ai precedenti alinea, e (ii) svolgano effettivamente il proprio business o abbiano programmi di sviluppo in Italia; si precisa in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia.

Pertanto, fermo restando quanto suindicato e ferma l’autonomia di selezione e gestoria della SGR, le opportunità di investimenti diretti che potranno essere prese in considerazione per l’intervento da parte del Fondo, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) avere ad oggetto imprese target, con particolare riguardo alle start-up e PMI delle filiere della transizione digitale e le start-up e PMI che realizzano progetti innovativi, ivi incluse le piccole e medie imprese nate da spin-off di grandi imprese, queste ultime unicamente qualora lo spin-off sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;

b) riguardare l’investimento diretto in imprese target al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero in altri ambiti della transizione digitale;

c) essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (vedi infra).

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione solo le opportunità di investimento aventi ad oggetto attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale. Non saranno presi in considerazione i progetti di investimento presentati che abbiano ad oggetto le attività di cui al seguente elenco:

i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”;

ii) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l’esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;

iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente. Considerato quanto sopra, in conformità alla Guida Operativa, saranno esclusi i progetti di investimento in imprese target che presentino i seguenti codici Nace/Ateco:

05: estrazione di carbone (esclusa torba);

06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

07: estrazione di minerali metalliferi;

08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);

24.46: trattamento dei combustibili nucleari;

09: attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale;

19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;

38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

Tipologia di interventi ammissibili

L’obiettivo della SGR S.p.A nell’ambito della gestione del Fondo è sostenere, entro il 30 giugno 2025, almeno 250 Imprese Target (come di seguito definite), con investimenti complessivi per Euro 700 milioni, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità.

Il fondo opera attraverso investimenti diretti e indiretti a favore di imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati (non prima del 1°febbraio 2020), ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità.

Entità e forma dell’agevolazione

Dotazione finanziaria di 300 milioni di euro in prestiti.

L’investimento in imprese holding riguarderà fino a un massimo del 30% del numero delle Imprese Target in portafoglio.

In linea con gli obiettivi di superamento dei divari territoriali, il 40% delle risorse investibili del Fondo sarà riservata dalla SGR agli investimenti (diretti e indiretti) in operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), oppure che riguardino imprese target che abbiano sede operativa ubicata nelle predette Regioni, compatibilmente con le caratteristiche e il numero dei progetti che perverranno.

Scadenza

In attivazione

 



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