Le novità del PNRR in merito agli Accordi per l’Innovazione – MISE

Gli accordi per l’innovazione devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Risorse a disposizione

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 1.000.000.000.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, anche qualora intendano procedere in forma congiunta:

a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero di trasporto a terra ai sensi dell’art. 2195, n. 1) e n. 3), c.c., ivi comprese le imprese artigiane;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n. 5) dell’art. 2195 c.c. in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i Centri di ricerca.

Inoltre, i beneficiari devono presentare taluni presupposti dettagliati nello stesso decreto, tra i quali si segnalano:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, una quota non inferiore al 20% del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta, nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Tipologia di progetti ammissibili

Le progettualità agevolabili devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodottiprocessi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell’allegato n. 1 al decreto, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa” e, cioè:

– tecnologie di fabbricazione;

– tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;

– tecnologie abilitanti emergenti;

– materiali avanzati;

– intelligenza artificiale e robotica;

– industrie circolari;

– industria pulita a basse emissioni di carbonio;

– malattie rare e non trasmissibili;

– impianti industriali nella transizione energetica;

– competitività industriale nel settore dei trasporti;

– mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;

– mobilità intelligente;

– stoccaggio dell’energia;

– sistemi alimentari;

– sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia;

– sistemi circolari.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Tipologia di spese ammissibili

Rientrano all’interno del perimetro dell’agevolazione i costi e le spese sostenute per:

– il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);

– gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

– i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

– le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del regolamento UE n. 2021/695;

– i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

– il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

– il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Sono poi previste regole specifiche nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.

Modalità di partecipazione

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni occorre che sia definito l’accordo per l’innovazione tra il Ministero dello Sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale, i proponenti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico la domanda di agevolazioni con l’intera documentazione tecnica inerente al progetto.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.

Nel caso in cui le attività istruttorie si concludano con esito positivo, si procederà alla definizione dell’accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

 



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