Istituito il Digital Transition Fund per favorire la transizione digitale – PNRR

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022 recante disposizioni di attuazione dell’Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up», nell’ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», del PNRR.

Le risorse a disposizione

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento sono pari ad euro 300.000.000,00, e sono utilizzate, ad integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto. Le risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund.

Nella gestione del Digital Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa per investire un importo almeno pari al 40% delle risorse per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e Sicilia.

Digital Transition Fund

Il Fondo Digital Transition Fund è istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario sottoscritto tra il Ministero e la stessa SGR.

Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale.

Non sono ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attività:

a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili;

b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Modalità e attuazione

Nell’ambito dell’accordo finanziario saranno definite le modalità operative per l’attuazione della strategia di investimento specificando, tra l’altro:

– gli obiettivi di investimento;

– l’ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili;

– gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione;

– la tipologia di sostegno fornito;

– i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore;

– la politica di rischio e la politica antiriciclaggio;

– la governance;

– i limiti di diversificazione e concentrazione;

– la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti

azionari;

– la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l’attuazione.

 



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