- 26 Aprile 2022
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata
Si riassumono, di seguito, le principali politiche industriali, presenti all’interno del Decreto Energia:
Settore automotive
L’articolo 22 istituisce , nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentive all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
La definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
L’articolo 23 istituisce , nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
La definizione degli ambiti di applicazione e di intervento, dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del fondo è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Fondo Nuove Competenze
L’articolo 24, integrando l’art. 11-ter, c. 2, primo periodo, D.L. n. 146/2021, include tra i datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze anche quelli che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43, D.L. n. 112/2008, ovvero abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’art. 1, c. 478, legge n. 234/2021, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
Fondo per l’adeguamento dei prezzi
L’articolo 25 , al comma 1, incrementa di 150 milioni per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi.
Bonus pubblicità
L’articolo 25-bis modifica la disciplina del bonus pubblicità, di cui all’art. 57-bis, D.L. n.
50/20217, eliminando dal 2023 dal perimetro di applicazione del credito di imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
In particolare, si prevede che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
ULTERIORI MISURE
Cooperative edilizie di abitazione
L’articolo 28-bis , interviene sull’art. 13, legge n. 59/1992, definendo le cooperative edilizie di abitazione come società costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Con l’articolo 29 vengono riaperti i termini previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, non relativi all’impresa.
La riapertura riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e l’aliquota prevista per entrambe le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, la redazione ed il giuramento della perizia devono avvenire entro il 15 novembre 2022.
Cessione bonus edilizi
L’articolo 29-bis , modifica l’articolo 121, D.L. n. 34/2020, consente una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, si prevede che con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Comunicazione delle opzioni di cessioni o sconto del credito
Con l’articolo 29-ter si proroga fino al 15 ottobre 2022 , per i soggetti passivi Ires e I titolari di partita Iva , tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, la scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Per gli altri contribuenti resta confermato il termine del 29 aprile 2022 fissato dal decreto Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022).