- 10 Ottobre 2024
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata
Nel Decreto Legge Coesione (DL n. 60/2024, art. 8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 7 maggio, è stata introdotta una norma che prevede i “mini contratti di sviluppo” con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
In data 12 agosto 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha firmato un Decreto ministeriale (pubblicato sul sito l’8 ottobre 2024), che fissa le regole per i mini contratti di sviluppo e rinvia ad altri successivi provvedimenti le indicazioni sull’apertura della misura.
La misura finanzia progetti con budget che oscillano tra i 5 e i 20 milioni di euro. Per tali motivi vengono definiti “mini” e si differenziano dai Contratti di Sviluppo che sono rivolti a progetti di maggiore entità, con investimenti a partire da 20 milioni di euro e superiori.
Si riassumono i punti salienti relativi alla misura “Mini contratti di Sviluppo”;
Soggetti beneficiari
I destinatari sono le imprese di qualsiasi dimensione (piccole, medie o grandi) che operano nelle tecnologie critiche definite dal nuovo regolamento UE STEP. Al momento, la misura è rivolta esclusivamente alle Regioni del Mezzogiorno.
Per quanto riguarda gli obiettivi della misura è da dire che essi si focalizzano su:
- Sviluppo e fabbricazione di tecnologie critiche:
- Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie “deep tech”.
- Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette.
- Biotecnologie, compresi i medicinali critici nell’elenco UE e i loro componenti.
- Rafforzamento delle catene del valore nei settori sopra menzionati.
- Affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali.
Attraverso questi obiettivi, i mini contratti di sviluppo intendono incentivare l’innovazione, migliorare la competitività industriale e promuovere una crescita economica equilibrata nelle aree interessate.
Tipologie di spese ammissibili
Le spese ammissibili per i mini Contratti di Sviluppo riguardano l’acquisto e la costruzione di immobilizzazioni, secondo quanto definito dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, e devono essere strettamente connesse agli obiettivi del programma di investimento richiesto. Le principali categorie di spese ammissibili includono:
– Suolo aziendale e sistemazioni: fino al 10% del totale dell’investimento produttivo ammissibile,
– Opere murarie e assimilate: fino al 40% del totale dell’investimento produttivo ammissibile,
– Macchinari, impianti e attrezzature: acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusi quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di cogenerazione, esclusi i lavori murari. Questi devono essere necessari e dimensionati in base alle esigenze dell’unità produttiva,
– Programmi informatici e proprietà intellettuale: spese per software, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate relative a nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese, queste spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo.
Entità e forma dell’agevolazione
Le risorse provenienti dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività” (PN RIC 2021–2027) e destinate alla misura in oggetto ammontano a 300 milioni di euro, così ripartiti:
- 100 milioni di euro sono assegnati all’Operazione Programma 1 (OP 1) del PN RIC 2021–2027, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati dalle PMI.
- 200 milioni di euro sono riservati all’Operazione Programma STEP del PN RIC 2021–2027, destinati a supportare i piani di investimento presentati sia dalle PMI che dalle imprese di grandi dimensioni.
Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse in conformità all’articolo 14 del Regolamento GBER e rispettano le intensità stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
Tutte le aziende beneficiarie sono tenute a fornire un contributo finanziario pari ad almeno il 25% del totale delle spese ammissibili, utilizzando risorse proprie o attraverso finanziamenti esterni.
Modalità di partecipazione
Il Ministero, rinvia ad altri successivi provvedimenti le indicazioni sull’apertura della misura.