Il Credito d’imposta beni immateriali 4.0 rafforzato dal Decreto Aiuti

Per effetto del decreto Aiuti, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato. La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo  ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti  in beni immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1058, 1058-bis e 1058-ter, legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

– dalla forma giuridica;

– dal settore economico di appartenenza;

– dalla dimensione;

– dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse :

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, c. 2, D.Lgs 231/2001).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi funzionali ai processi di trasformazione 4.0 , ricompresi  nell’Allegato B della legge di Bilancio  2017 (legge  n. 232/2016), come integrato dall’art. 1, c. 32, legge  di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In sintesi,  rientrano tra i beni agevolabili :

– software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

– software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

– software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Si considerano  agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti  effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al 50% , nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Come fruire dell’agevolazione

Il beneficio  spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Le imprese devono:

– conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;

– indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative . L’eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022);

– produrre o una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo detta perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello,  il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Per gli investimenti  effettuali nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.



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