Contributo a fondo perduto sotto forma di sostegno delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali – MASAF

Il Decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:

– valanghe;

– frane;

– inondazioni/alluvioni;

– trombe d’aria;

– uragani;

– incendi boschivi di origine naturale;

– sisma ed eruzioni vulcaniche

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tipologia di interventi ammissibili

Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

– la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;

– la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

– il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

– la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;

– la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

– acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

Per la perdita di reddito l’importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Entità e forma dell’agevolazione

Sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento e l’intensità massima dell’aiuto è fino al 100%.

I costi per gli interventi possono sommarsi agli aiuti a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.

Gli aiuti per gli interventi indicati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.

Per gli interventi, gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

Scadenza

Con successivo Decreto, saranno stabiliti e resi noti i termini di partecipazione.

 

 



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