Contratti SAFE e startup innovative detrazione IRPEF del 65%: le novità dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 137, ha riconosciuto l’equiparazione dei contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) agli investimenti effettuati tramite strumenti finanziari “in convertendo”, consentendo l’applicazione della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli investimenti nelle startup innovative.

Il diritto alla detrazione sorge al momento del versamento delle somme da parte dell’investitore e non richiede l’immediata conversione del SAFE in quote o azioni della società. Il beneficio si consolida definitivamente solo se l’investimento viene mantenuto per almeno tre anni e non decade neppure nel caso in cui le somme siano utilizzate per la copertura delle perdite societarie, purché mantengano la natura di apporto di capitale di rischio.

Attraverso il SAFE, un investitore versa immediatamente una somma di denaro a una startup innovativa senza ricevere nell’immediato quote o partecipazioni societarie. In cambio, ottiene il diritto di ricevere tali partecipazioni in futuro, al verificarsi di determinati eventi, come un successivo round di investimento, una raccolta di capitale o altre operazioni straordinarie.

Con la risposta n. 137/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto SAFE non configura un semplice finanziamento, fruttifero o infruttifero, né un mero debito della società nei confronti dell’investitore.

Al contrario, il SAFE rappresenta un investimento destinato sin dall’origine alla patrimonializzazione della startup e, per tale ragione, può essere assimilato agli strumenti finanziari “in convertendo”.

Di conseguenza, l’investitore può beneficiare della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli investimenti nelle startup innovative, sempre nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Quando spetta la detrazione

Uno dei punti più rilevanti del documento riguarda il momento di maturazione dell’agevolazione.

L’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione sorge al momento dell’effettivo versamento delle somme da parte dell’investitore.

Non è quindi necessario attendere la conversione del SAFE in quote o azioni della società: l’investitore può fruire della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il versamento.

La risposta affronta anche una situazione molto frequente nella prassi delle startup, ossia l’utilizzo della liquidità raccolta per coprire perdite di esercizio o sostenere i costi operativi prima della conversione del SAFE.

L’Agenzia precisa che il beneficio fiscale non viene meno se le somme versate sono iscritte in un’apposita riserva di patrimonio netto e successivamente utilizzate per il ripianamento delle perdite.

In tale ipotesi, infatti, l’investimento mantiene la propria natura di apporto di capitale di rischio e continua a soddisfare le finalità della disciplina agevolativa.

Per consolidare definitivamente il beneficio fiscale, l’investitore deve mantenere l’investimento per almeno tre anni, dapprima sotto forma di SAFE e, successivamente, di partecipazione societaria.

Se entro tale termine le somme vengono restituite all’investitore, ad esempio in presenza di clausole contrattuali che prevedono il rimborso in caso di mancata conversione, l’agevolazione decade e il contribuente è tenuto a restituire la detrazione fruita, maggiorata degli interessi legali.

 



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