- 28 Ottobre 2025
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata
Il disegno della legge di Bilancio 2026 estende sino al 31.12.2028 il regime agevolativo per gli investimenti nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno.
Vengono riportati, di seguito, gli aspetti salienti della misura e le principali novità.
Soggetti beneficiari
Imprese di qualsiasi forma giuridica, indipendentemente dal regime contabile adottato, purché già operative o in fase di insediamento nella ZES.
Tipologia di spese ammissibili
Gli investimenti agevolabili mantengono le medesime categorie:
– acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o nuove;
– acquisizione di terreni e immobili strumentali, con il vincolo che il loro valore non superi il 50% dell’investimento complessivo.
Beneficiano della misura gli investimenti in beni immobili già utilizzati da terzi per attività economiche.
Come accedere all’agevolazione: comunicazione ordinaria e integrativa
L’accesso all’agevolazione prevede una doppia comunicazione: una preventiva, mediante la quale l’impresa dichiara l’ammontare delle spese previste, e una integrativa, in cui attesta la concretizzazione effettiva degli investimenti.
Le tempistiche risultano rinnovate: la comunicazione ordinaria per il triennio 2026-2028 dovrà pervenire tra il 31.03 e il 30.05 di ciascun anno:
– 31.03.2026-30.05.2026 per il 2026;
– 31.03.2027-30.05.2027 per il 2027;
– 31.03.2028-30.05.2028 per il 2028.
La scadenza per l’effettuazione delle spese si estende fino al 31.12 di ciascun anno.
La comunicazione integrativa (trasmissione a pena di decadenza) dovrà contenere l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati (non superiore a quello dichiarato preventivamente), unitamente alle fatture elettroniche e alla certificazione contabile. I termini di presentazione risultano:
– 3.01.2027-17.01.2027 (investimenti 2026);
– 3.01.2028-17.01.2028 (investimenti 2027);
– 18.11.2028-2.12.2028 (investimenti 2028).
L’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa, comunicherà la percentuale di riduzione applicabile al credito d’imposta, ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa annuo e l’aggregato dei crediti rivendicati. Il credito d’imposta risultante fruibile rappresenta il prodotto tra l’importo della comunicazione integrativa e la percentuale di ripartizione comunque resa nota dall’Amministrazione. La fruizione esclusiva avviene mediante compensazione in F24 telematico con la peculiarità che non risultano applicabili i limiti ordinari: né il tetto di 250.000 euro annui di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007, né quello di cui all’art. 34 L. 388/2000.
