Piano Transizione 5.0: gli aspetti principali del nuovo incentivo da 6,3 miliardi di euro – MIMIT

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legge Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’articolo 40 è dedicato al Piano Transizione 5.0, ed al relativo credito d’imposta.

Si ricade nel nuovo incentivo Transizione 5.0 quando un investimento in beni 4.0 apporta ad un risparmio energetico. In questo caso, verranno quindi applicate le norme del Piano Transizione 5.0 e non più quelle del Piano Transizione 4.0. Inoltre, a differenza del Piano Transizione 4.0, il recupero del credito avverrà in un’unica quota e non in tre.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B quando:

  • non generano risparmio;
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

Le linee principali del piano 5.0

Il Piano Transizione 5.0 vede stanziati 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, che saranno erogati alle imprese attraverso lo schema del credito d’imposta suddiviso per:

  • beni strumentali, 3.780 milioni di €;
  • sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia, 1.890 milioni di €;
  • formazione, 630 milioni di €.

Di seguito, le condizioni di accesso all’incentivo per ciascun ambito:

  1. Beni strumentali:

Per accedere all’incentivo è necessario effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, è necessario che i beni siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

Infine, la riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, dedicato ai software, amplia l’accesso agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
  1. Autoconsumo e autoproduzione:

Gli investimenti dell’impresa devono far parte di un progetto di innovazione che prevede l’acquisto di beni strumentali. Quando il progetto in questione ammonta ad un valore superiore ai 40.000 euro, è possibile accedere al credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

  1. Moduli fotovoltaici:

L’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Maggiorazione incentivo (solo per il fotovoltaico) in caso di:

  • 20% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. Quindi, al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 120% della base imponibile.
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. Anche in questo caso al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 140% della base imponibile.
  1. Formazione del personale:

Le spese ammesso sono:

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
  • fino a un massimo di 300 mila euro

Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati tramite Decreto del MIMIT.

Meccanismo di recapture

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, con il credito d’imposta Transizione 4.0 o con la ZES unica.

Scadenza

Nei 30 giorni immediatamente successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge che disciplina il contributo, è atteso l’ulteriore decreto attuativo.



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