Come ETS ed enti religiosi possono beneficiare del fondo di garanzia PMI – Fondi di garanzia MCC

La riforma del fondo di garanzia per le imprese ha introdotto una novità operante a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta della possibilità di richiedere da parte degli ETS e dagli enti religiosi riconosciuti, a supporto dei finanziamenti bancari, la garanzia fino all’80% dell’importo richiesto e entro il limite massimo di 60.000 euro.

È quanto ha chiarito il Mediocredito centrale (soggetto gestore del fondo di garanzia) con la circolare n. 21 del 23 dicembre, esplicativa dell’art. 15-bis del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023 convertito nella legge n. 191/2023), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, secondo cui la misura agevolativa potrà essere riconosciuta entro il limite complessivo del 5% della dotazione finanziaria annua a disposizione del Fondo.

Sono questi i tratti principali della riforma della disciplina del fondo di garanzia PMI dettata dal decreto Anticipi che muove da una duplice finalità: delineare, passate le fasi più acute della crisi Covid-19 e Ucraina, un percorso di ritorno verso la disciplina operativa del fondo “pre-Covid” attuato tuttavia con la necessaria gradualità e inserire nuovi soggetti beneficiari (come gli ETS e le Small Mid cap), semplificando inoltre l’articolazione delle coperture del Fondo ante-emergenza causata dalla pandemia.

Le commissioni una tantum, eliminate per i soggetti di dimensione micro, per gli enti di dimensioni maggiori sono pari allo 0,5% dell’importo richiesto.

I requisiti per l’accesso

Una delle novità introdotte dal decreto Anticipi è contenuta nell’art. 15-bis con riferimento ad alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del fondo. In particolare, il provvedimento dispone l’ammissibilità alla garanzia dell’organismo gestito da MCC degli ETS, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e al Repertorio economico amministrativo (Rea) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni di importo non superiore a 60 mila euro e senza valutazione del merito di credito (e quindi senza l’applicazione del modello di valutazione del fondo).

Al riguardo la circolare n. 21/2023 di MCC specifica che gli ETS non iscritti al Rea potranno accedere alla garanzia del fondo qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una apposita sezione speciale finanziata con risorse appositamente stanziate da altre Amministrazioni (come, ad esempio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ed eventualmente integrate anche con conferimenti privati.

Viene inoltre specificato che le garanzie rilasciate in favore di questi nuovi soggetti beneficiari non potranno essere superiori al 5% della dotazione finanziaria annua del fondo e che la disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del fondo presentate dal 1° gennaio 2024.

Entità e forma dell’agevolazione

Per quanto riguarda la misura dell’intervento del fondo, nello specifico:

– l’importo massimo di garanzia concedibile per 60 mila euro è da considerarsi per singola operazione finanziaria (senza valutazione del merito di credito);

– la percentuale di copertura prevista è pari all’80%.

Nel caso imprese di micro dimensione, entro la quale dovrebbero rientrare un notevole numero di ETS, è prevista la gratuità dell’intervento del fondo, disposizione normativa che anch’essa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del fondo deliberate dal 1° gennaio 2024.

I casi di esclusione

Per quanto non disposto dall’art. 15-bis trovano applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal

decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 e tali norme si ritiene che siano applicabili anche agli ETS.

Secondo tali disposizioni, la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a) non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;

c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;

d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della medesima legge.

Restano invece in attesa di chiarimenti da parte di MCC l’applicazione agli ETS, alla luce del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017, delle seguenti eventuali altre cause di esclusione:

a) operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione;

c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

La commissione per mancato perfezionamento

In merito alle problematiche connesse all’applicazione della commissione da riconoscere al fondo in sede di richiesta di garanza diretta, la nuova normativa da un lato mantiene la commissione di euro 300 da applicare a ciascuna operazione finanziaria garantita dal fondo ma non perfezionata, dall’altro, ne subordina l’applicazione nei soli confronti dei soggetti richiedenti la garanzia diretta che, nel corso dell’anno di riferimento, abbiano fatto registrate un’incidenza delle operazioni non perfezionate rispetto a quelle garantite superiore a una soglia del 5%.

La commissione non è dovuta per le operazioni non perfezionate a seguito della rinuncia al finanziamento da parte dei beneficiari.

 



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