Definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la promozione della qualità agroalimentare – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste

Con Decreto dell’11 luglio 2023 pubblicato in GU n 208 del 6 settembre, il Ministero dell’agricoltura determina i criteri e delle modalità per  la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed  azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette.

Tipologia di progetti ammissibili

Nel dettaglio, il decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Ufficio PQAI IV, finalizzati a:

a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all’origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;

b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le   azioni   di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;

c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) Consorzi di tutela;

b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;

c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).

d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

Tipologia di spese ammesse ed intensità dell’aiuto

Per la realizzazione delle finalità indicate possono essere finanziate:

a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.  24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art.  19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.  21 del regolamento (UE) n.  2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

b.2) progetti di ricerca e sviluppo,  anche  sotto  il  profilo della sostenibilità  ambientale,  sociale  ed  economica,  aventi  ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP,  incluso  il  monitoraggio  sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni  sul  mercato,  nel commercio elettronico e  nei  nomi  di  dominio,  anche  al  fine  di favorire  la  tutela  dei  corrispondenti  diritti  di proprietà  intellettuale, nel rispetto delle condizioni  previste  dall’art.  38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività.

I costi ammissibili, elencati distintamente per   ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell’allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

L’intensità di aiuto è limitata:

a) nel caso delle iniziative di lettera A:

    • al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell’art.  19 del regolamento (UE) n.  651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
    • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n.  2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) nel caso delle iniziative di lettera B:

      • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
      • al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Modalità di partecipazione

Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQAI IV, (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli) esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 23,59 dell’8 marzo di ciascun anno, all’indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

 



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