Decreto Energia: credito d’imposta per l’efficienza  energetica nelle regioni del Sud e le misure per lo sport, l’autotrasporto e l’agricoltura

Si riassumono, di seguito, le principali misure del provvedimento, nei settori dello sport, dell’agricoltura e dell’autotrasporto:

Interventi in favore del settore dell’autotrasporto

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, con l’articolo 6:

– si incrementa , di 20 milioni di euro per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, prevista dall’art. 2, c. 3, D.L. n. 451/1998, L’autorizzazione è finalizzata, come evidenziato nella relazione tecnica, a consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali previste dalla disciplina europea;

– si incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 150 della Legge n. 190/2014. L’incremento è, in particolare, finalizzato ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all’articolo 1, comma  106, della legge n. 266/2005;

– si riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta , per il 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. Il credito è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato  mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge  n. 244/2007, e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000), non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (di cui rispettivamente  agli articoli 61 e 109, comma  5, del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

– si istituisce un ulteriore credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il beneficio  è al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA per l’acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato  mediante le relative fatture d’acquisto. Il beneficio  è riconosciuto, per il solo anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma  53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000), non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi(articoli 61 e 109, comma  5, del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Icriteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure  per il settore sportivo

Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti discorsivi, il comma 1 dell’articolo 7 destina 40 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Si demanda ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Con il comma 3-ter si proroga fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari

al valore  residuo.  Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza  interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre  2022 devono essere effettuati entro il giorno  16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Garanzie  alle imprese

L’articolo 8 prevede:

– alla lettera a), che fino al 30 giugno 2022 le garanzie rilasciate da SACE a favore delle imprese, previste dall’art. 1 e dall’art. 1-bis 1, D.L. n. 23/2020, sono concesse anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia;

– alla lettera b), che le commissioni da versare al fondo di garanzia   PMI per l’accesso alle relative garanzie a decorrere dal 1° aprile 2022 non sono dovute fino al 30 giugno 2022 per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

Semplificazioni per impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 9 contiene una serie di semplificazioni delle opere connesse all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1 dispone che gli interventi  di modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata), di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. n. 28/2011. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo  25 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Viene poi modificata la definizione di sito dell’impianto eolico ed introdotta una nuova misura dell’altezza massima dei nuovi aerogeneratori (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale.

Al comma 1, invece,  si prevede che è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. n. 42/2004), l’installazione (con qualunque modalità) – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444/1968 – di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze (compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari). L’autorizzazione è richiesta solo per le aree o gli edifici classificati di “notevole interesse pubblico”. Sugli immobili di pregio e nei centri storici è realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale.

Il comma 1-bis estende la procedura abilitativa semplificata:

– per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

– per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW;

– agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) passa da 10 MW a 20 MW.

Con il comma 1-quinquies si dispone che possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio a condizione che l’installazione non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela e non richieda procedure di esproprio.

Impianti di accumulo elettrochimico

Al comma 1-sexies , sempre dell’articolo 9:

– si estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile di potenza inferiore a 300  MW e che non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici (lettera a);

– si dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone – sono considerati opere connesse ai suddetti impianti.

Requisiti degli impianti termici

L’articolo 9-bis modifica la disciplina relativa ai requisiti e al dimensionamento degli impianti termici dettata all’articolo 5 del D.P.R. 412/1993.

Per effetto di tale intervento:

– le pompe di calore a gas rientrano tra gli impianti che, anche se installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente;

– l’installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti);

– le pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (D.P.R. n. 59/2009).

Con l’articolo 9-ter si dispone che possono essere realizzati con procedura semplificata gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati sugli specchi d’acqua di invasi e di bacini idrici, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei anali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua che ricadono all’interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette.

Modello unico semplificato

L’articolo 10 demanda ad un apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica il compito di individuare le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato, previsto dall’art. 25, c. 3, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

Impianti fotovoltaici e termici sulle aree industriali

Con l’articolo 10-bis si consente di installare nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, impianti fotovoltaici e termici fino al

60% dell’area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Misure  per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

L’articolo 10-ter modifica invece sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.

In particolare, si consente all’autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l’accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

Fotovoltaico in area Agricola

L’articolo 11 introduce deroghe all’art. 65, c. 1, D.L. n. 1/2012, che vieta agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

Nello specifico, con le modifiche si ammettono agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi. Le particelle su cui insistono  gli impianti ammessi agli incentivi (anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni) non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee  – articolo 12 :

– si dispone che l’aggiornamento le linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d’intesa con la Conferenza Unificata (comma 1);

– si modifica la disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato (comma 2);

– si integra l’elenco delle aree ex lege idonee, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici (comma 3);

– si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 1);

– si modificano i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse (comma 1-bis).

Credito d’imposta per l’efficienza  energetica nelle regioni del Sud

All’articolo 14 si istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Il contributo è:

– attributo fino al 30 novembre  2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014;

– è utilizzabile esclusivamente  in compensazione  (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge  n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da emanare di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche

L’articolo 15 , al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica il compito di:

– stabilire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;

– individuare i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del D.lgs. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente  al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.

Superbonus per le sonde geotermiche

Il comma 1-bis , invece, estende il superbonus 110% all’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti all’art. 119, c. 1, D.L. n. 34/2020).

 



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