Le misure del DL PNRR per il settore turistico

Il decreto Recovery prevede 5 misure per il settore turistico. Il DL 152-2021 contiene anche garanzie per i finanziamenti, contributi per le imprese del settore, un credito d’imposta per la digitalizzazione dei tour operator e un Fondo della BEI per il turismo sostenibile.

  1. Superbonus alberghi 

Il primo articolo del decreto Recovery stanzia 500 milioni di euro per il cosiddetto superbonus alberghi, la misura prevista dall’investimento 4.2.1 della Misura M1C3 del PNRR.

L’agevolazione, consiste in un credito d’imposta dell’80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese per diversi interventi (efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione) sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (cioè dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152-2021), fino al 31 dicembre 2024.

La platea di beneficiari è in realtà molto più ampia di quello che si potrebbe pensare. Oltre alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica ed a quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), infatti, il superbonus alberghi interessa anche le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

La misura, come detto in precedenza, prevede sia un credito d’imposta, sia un contributo a fondo perduto.

Nel primo caso, il tax credit è pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. Si tratta evidentemente di una misura diversa dal superbonus 110%, con il quale però condivide la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri soggetti, inclusa la facoltà di successiva cessione a soggetti terzi. Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto PNRR (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Al credito d’imposta si aggiunge poi un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40mila euro. L’importo può però essere aumentato (anche cumulativamente) in tre casi:

  • Se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale, l’importo può salire fino a ulteriori 30mila euro;
  • Se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani), l’importo può aumentare fino a ulteriori 20mila euro;
  • Infine, se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo può innalzarsi fino a ulteriori 10mila euro.

Entrambi gli incentivi – che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi – sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).

Infine il decreto prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

L’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, sarà pubblicato dal Ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

  1. Il PNRR e le garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Il secondo strumento per il settore turistico previsto dal decreto Recovery riguarda un Fondo di garanzia varato per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità.

Contemplato nell’investimento 4.2.4 della M1C3 del PNRR, lo strumento prevede l’istituzione di una sezione speciale turismo nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi al superbonus alberghi, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

A tal fine sul tavolo sono finiti ben 358 milioni di euro, suddivisi su più annualità: 100 milioni nel 2021, 58 milioni nel 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le garanzie sono dunque rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Le altre cose utili da sapere su queste garanzie sono che:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto a quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2017 del MISE);
  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23-2020. Una volta scaduta, invece, la percentuale massima di copertura della garanzia sarà del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Stesso discorso per la percentuale di copertura della riassicurazione che è determinata sempre ai sensi della disciplina emergenziale mentre, una volta scaduta, sarà stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%).

  1. Il Fondo rotativo imprese per gli investimenti di sviluppo nel turismo

Vale invece 180 milioni la dotazione del Fondo previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, anch’esso disciplinato dal decreto Recovery.

Il Fondo concede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Il contributo è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

I beneficiari sono sempre gli stessi soggetti del superbonus alberghi, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni saranno contenuti in un decreto del ministero del turismo che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR.

  1. Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator, previsto dal dl PNRR 

La quarta misura del PNRR per il turismo finita nel decreto Recovery riguarda invece un bonus fiscale per una tipologia ben specifica di imprese turistiche: quelle con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12.

Con una dotazione di 98 milioni di euro, si tratta infatti dell’investimento 4.2.2 della M1C3 del PNRR che prevede l’istituzione di un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro.

Nello specifico il bonus spetta per le seguenti voci di spese (sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024):

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dl 152-2021, dovrà individuare le modalità attuative della misura.

Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24. Come per il superbonus alberghi, però, il decreto Recovery prevede che il credito possa anche essere oggetto di cessione (in tutto o in parte) con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.

  1. Il Fondo dei fondi BEI per il turismo

Infine il quinto intervento del PNRR per il turismo finito nel decreto 152-2021 attua quanto previsto dall’intervento 4.2.3 della misura M1C3 del Piano.

Il decreto infatti crea un Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.

Due gli interventi previsti a valere sul Fondo. Uno riguarda i Piani urbani integrati, mentre l’altro interessa, appunto, il turismo.

Al suo interno viene infatti costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

 

 



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