Bonus Investimenti: guida alle proroghe al 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2022 estende fino al 2025 sia il credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 sia il credito d’imposta per beni strumentali immateriali 4.0.

Nessuna proroga, invece, per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0. Il beneficio quindi, salvo future ed eventuali modifiche, si fermerà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022. Per tutti i bonus, però, le imprese e i professionisti (per il solo bonus per i beni generici) dovranno tener conto delle nuove aliquote agevolative che scatteranno dal 1° gennaio 2022.

E’ un quadro regolatorio di lungo respiro quello definito dal disegno di legge di Bilancio 2022 per i bonus per investimenti 4.0.

Vengono infatti estesi fino al 2025 sia il credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 che il credito di imposta per i beni strumentali immateriali 4.0.

Al momento, invece, non è prevista nessuna proroga per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0. Il beneficio quindi, salvo future ed eventuali modifiche, si fermerà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022.

Nella programmazione degli investimenti futuri, però, le imprese e i professionisti (per il solo bonus per i beni generici) dovranno tener conto anche delle nuove aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021, che scatteranno dal 1° gennaio 2022.

CREDITO D’IMPOSTA BENI MATERIALI 4.0

Il disegno di legge di Bilancio 2022, in primo luogo, interviene sulla disciplina del credito d’imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla l. n. 232/2016), di cui agli articoli 1056 e 1057 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), introducendo il nuovo comma 1057-bis.

Ai sensi della nuova disposizione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla l. n. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 e aggiunge due nuovi commi: il comma 1058-bis e il comma 1058-ter.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 1058, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Due le principali novità del nuovo comma 1058 rispetto all’attuale formulazione:

  1. il periodo di riferimento, prorogato di un anno. La formulazione attualmente vigente del comma 1058 prevede un credito d’imposta pari al 20% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  2. la spesa massima ammissibile: con la nuova disposizione viene specificato che il limite massimo di costo, pari a un milione di euro, è annuale, mentre nessuna indicazione è prevista nell’attuale formulazione del comma 1058.

Ai sensi del nuovo comma 1058-bis, invece, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Infine, in base al nuovo comma 1058-ter, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

NUOVE ALIQUOTE DAL 2022

Oltre a queste novità, imprese e professionisti (per il solo bonus per i beni generici), come precedentemente accennato, nella programmazione dei futuri investimenti, devono tener presente della rimodulazione delle intensità già previste dalla legge di Bilancio 2021 (commi 1054, 1055, 1056, 1057, art. 1, l. n. 178/2021).

Se per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 effettuati fino al 31 dicembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), il credito d’imposta rimane stabile al 20% del costo, la situazione è diversa per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali generici.

Per i beni strumentali materiali 4.0, infatti, in base al periodo di effettuazione degli investimenti, sono previste le seguenti aliquote agevolative:

1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

PER I BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI GENERICI NON 4.0, INVECE:

1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali);

2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).

TABELLA DI SINTESI BONUS INVESTIMENTI 4.0:

Tipologia investimento

Legge di Bilancio 2021

Ddl di Bilancio 2022

Periodo investimento

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021) Dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022) Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025)
Beni materiali “generici” non 4.0 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta
Beni immateriali “generici” non 4.0 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta
Beni materiali 4.0 – 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

– 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

Tipologia di investimento Comma 1058 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (come modificato dal ddl di Bilancio 2022) Ddl di Bilancio 2022

Periodo di investimento

Dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o 30/06/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2023) Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (o 30/06/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2024) Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2026)
Beni immateriali 4.0 20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

 



Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per fornire alcuni servizi. Continuando la navigazione ne consentirai l'utilizzo.

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi