Dal 1° gennaio, al via il «nuovo» Fondo PMI

Al via dal 1° gennaio 2024 il «nuovo» Fondo PMI. La riforma del sistema di garanzie è volta a facilitare l’accesso al credito da parte di PMI, professionisti e small Mid cap.

La riforma rientra nel Decreto Anticipi della Manovra 2024 (dl n. 145/20203 convertito dalla legge n. 191/2023).

Le nuove disposizioni avranno validità per 12 mesi. Una nuova circolare del MedioCredito Centrale (n. 21 del 22/12/2023) ne chiarisce le modalità applicative, confermando alcune novità introdotte nel periodo pandemico, come l’importo massimo garantito per impresa pari a cinque mln di euro. Il dl prevede anche la gratuità del costo della garanzia per le microimprese, l’ammissibilità per small Mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità) e l’ammissibilità degli enti del terzo settore (Ets).

Sono state anche ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità di imprese e professionisti nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating. Infatti, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alle norme ante-Covid.

Le nuove garanzie

L’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica è la seguente:

  • 80% per investimenti, microcredito fino a 40mila euro, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e Ets;
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per liquidità (fascia 1 e 2 del modello);
  • 50% per capitale di rischio;
  • 40% per Mid-cap per investimento e per Mid-cap start-up innovative;
  • 30% per Mid-cap per liquidità.

Le operazioni di importo ridotto

Novità per le operazioni di importo ridotto – è stato ampliato il raggio di azione di tali operazioni: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40mila euro per soggetto beneficiario elevabile fino a 80mila euro per le richieste dei confidi «autorizzati».

Introdotti gli Enti del Terzo Settore

Per gli Ets, introdotti per la prima volta, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Runts e al Rea (in mancanza si dovranno utilizzare risorse di una sezione speciale del Minlavoro di prossima istituzione).

Le Commissioni

Novità per le commissioni – anche in tal caso sono previste novità e conferme: le commissioni una tantum, eliminate per le micro-imprese, rimangono in vigore per PMI (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small Mid cap (1,25%). Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni da parte del Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi, ecc.) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

La garanzia fino a 5 milioni

Viene applicata anche alle richieste di ammissione presentate prima del 1° gennaio 2024 per la continuità con la normativa previgente, ferma restando la sospensione dell’istruttoria di ammissione per le PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione a valere sui regolamenti De Minimis e sui regolamenti d’esenzione (in attesa dell’autorizzazione Ue).

 



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