La mappa delle scadenze del Bonus Transizione 4.0

Nella prossima legge di Bilancio 2023, in base alla disciplina vigente, alcuni bonus usciranno di scena, mentre altri rimarranno attivi ma con aliquote agevolative più basse.

Di tale dinamica dovranno tener conto le imprese e i professionisti nel programmare gli investimenti in questi ultimi mesi dell’anno.

Bonus beni ordinari non 4.0

Al momento, è alle in scadenza il credito d’imposta beni materiali e immateriali ordinari non 4.0.

Imprese e professionisti potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (non prenotati nel 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

– 2 milioni di euro nel caso di beni materiali;

– 1 milione di euro nel caso di beni immateriali.

Secondo l’attuale disciplina, invece, nessun credito d’imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022).

Bonus formazione 4.0

Anche il bonus formazione 4.0 è in scadenza nel 2022 (salvo proroghe), rimodulato dal decreto Aiuti (art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022).

In particolare, a seguito del decreto Aiuti, per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022 e previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, le aliquote del credito d’imposta (previste dall’art. 1, c. 211, legge n. 160/2019) sono aumentate:

– per le piccole imprese: dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese: dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite:

– per le piccole imprese: al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese: 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per le grandi imprese, l’aliquota agevolativa prevista è pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Bonus beni materiali 4.0

Il Bonus beni materiali 4.0 continuerà anche nel 2023 (fino al 2025), ma sarà ridimensionato.

In particolare, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, infatti, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022, le aliquote agevolative saranno pari:

– al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nel 2023 scatterà anche la nuova fascia introdotta dall’art. 10 del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Secondo tale disposizione, infatti, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economica e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Pertanto, nel 2023, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 5%:

– per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per gli investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica, che saranno individuati con apposito decreto ministeriale;

– per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni, per gli investimenti in beni materiali 4.0 diversi dai precedenti.

Bonus beni immateriali 4.0

Dal 2023 ci sarà un netto taglio dell’aliquota agevolativa prevista per il Bonus beni immateriali 4.0.

A seguito della modifica apportata dal decreto Aiuti, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, invece, la percentuale agevolativa sarà del 20%, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito di imposta R&S&I

Nel 2023 si prospetta la riduzione anche dei crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative, istituiti dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. da 198 a 209, legge 160/2019) le cui disposizioni attuative sono state approvate con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 maggio 2020.

In  sintesi:

– per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle relative spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal 2023, il credito d’imposta sarà pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;

– per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal 2023, il credito d’imposta sarà pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Il passaggio di anno non porterà invece nessuna modifica per:

– il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Sia nel 2022 che nel 2023, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

– il credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.). Anche in tal caso, nel 2022 e nel 2023 il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Con la fine del 2022 terminerà anche il credito d’imposta rinforzato per le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), introdotto dal D.L. n. 34/2022 (art. 244) e prorogato dalla legge di Bilancio 2021.

 

 

 

 

 



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