Le regole del Credito d’imposta transizione 5.0 – Ministero delle imprese e del Made in Italy

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

Tra le altre norme, l’art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0, vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

Che cos’è e chi sono i beneficiari

Con l’articolo 38 del nuovo decreto PNRR si prevede, al fine di sostenere il processo di  transizione digitale  ed energetica delle imprese di istituire il Piano Transizione 5.0. 

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti non residenti,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e  2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto,  nei limiti delle risorse disponibili un  credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli  investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dal decreto.

Tipologie di spese ammesse

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:  

  • a)  i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il   monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste dal decreto, sono inoltre agevolabili: 

  • a)  gli investimenti in beni   materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione   delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181.  Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
  • b) le  spese  per   la  formazione  del  personale   previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all’acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano  erogate da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle imprese e del Made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Entità e forma dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 35 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Come presentare domanda

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano: 

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  • b) ex post, l’effettiva   realizzazione   degli   investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto sono individuati i requisiti, anche in termini    di    indipendenza, imparzialità, onorabilità    e professionalità, dei soggetti autorizzati   al   rilascio   delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: 

  • i)  gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11352.

Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e  delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della  sicurezza  energetica,  da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto  sono stabilite le modalità attuative. 



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