- 24 Novembre 2023
- Posted by: staff
- Categoria: Pillole di Finanza Agevolata

La Commissione Europea ha approvato la bozza di Decreto CER inviato dal Ministero dell’Ambiente contenente misure per fornire nuova energia all’Italia. Il Decreto è finalizzato a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo, al fine di proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 imposti dall’Unione Europea.
Il Decreto prevede incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR.
Cosa prevede il Decreto CER
Il decreto ha l’obiettivo di incentivare la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto CER è strutturato secondo 2 misure:
- contributo a fondo perduto del 40%;
- tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa.
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Proprio per questo motivo è prevedibile l’incentivazione di impianti di energie rinnovabili come il fotovoltaico. La progettazione e l’installazione di questi impianti possono essere un volano per ingegneri e tecnici dell’edilizia, per cui è importante dotarsi di software per il fotovoltaico che consenta il progetto completo e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto.
Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 GW, con un limite temporale fissato a fine 2027.
Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono sistemi realizzati dai clienti, finalizzati dall’art. 31 della legge 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In pratica sono costituite da gruppi di persone che scelgono di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali ricadenti sui membri della comunità. Dette comunità servono a raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030 e rafforzare ulteriormente il percorso di sicurezza energetica dell’Italia valorizzando il territorio.
Chi può costituire una CER
Le comunità energetiche rinnovabile sono composte da un gruppo di soggetti che si uniscono insieme per creare una rete locale che avrà l’obiettivo di creare e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Chi sceglie di creare una comunità, dovrà individuare un’area dove realizzare l’impianto con altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.
Possono costituire comunità energetiche rinnovabile i seguenti soggetti:
- cittadini;
- imprese;
- associazioni;
- enti locali;
- condomini;
- terzo settore;
- cooperative;
- enti religiosi;
- piccole imprese;
- medie imprese;
L’obiettivo è quello di non realizzare profitti finanziari; l’impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono, ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.
Chi può beneficiare del contributo a fondo perduto CER
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato, mentre la tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni. L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse al beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile riportate nel piano “CACER” (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile).
Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:
- la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);
- gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.
Tipologie di spese ammissibili
Il provvedimento prevede le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
È importante sottolineare che le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 € k.W, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 € k.W, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 € k.W per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
- 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Le fasce di potenza
All’interno degli allegati di proposta vengono citate 3 fasce di incentivi per il calcolo della tariffa premio applicabile all’energia elettrica condivisa spettante, quali:
- impianti fino a 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 60 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 100 € per MWh;
- impianti fino tra 200 kW e 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 70 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 110 € per MWh;
- impianti al di sotto o pari di 200 kW la tariffa è composta da un fisso di 80 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 120 € per MWh.
Inoltre sono state apportate delle correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici a seconda della zona geografica:
- 4 € in più per MGh più per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- 10 € in più per MGh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna,, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
Come accedere all’incentivo
Per accedere all’agevolazione in esame è opportuno seguire i seguenti consiglio forniti dal MASE:
- individuazione di un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
- creazione di una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
- verificazione in via preliminare se il progetto può essere ammesso all’incentivo tramite il GSE;
- ottenimento dell’autorizzazione a installare e connettere il mio impianto alla rete, per renderlo operativo;
- richiesta dell’incentivo al GSE.
Come richiedere la domanda al GSE
La domanda di presentazione va presentata entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti installati tramite il sito ufficiale del GSE (Gestore dei servizi energetici). Tale domanda deve essere presentata con tutta la documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti per l’accesso ai sostegni sulla base delle regole operative che saranno fissate con un decreto del ministero da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Inoltre, è possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti: verifica volontaria e non necessaria per accedere agli incentivi.